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mercoledì 19 novembre 2014

REBUS TELERISCALDAMENTO: "SPETTA AI COMUNI DECIDERE"

In merito alla recente pronuncia della Corte di Cassazione investita da TCVVV S.p.a della questione di giurisdizione sulla natura pubblica o privata della sua attività di erogazione del servizio di Teleriscaldamento, si intende precisare quanto segue:
1 - La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione non ha affrontato la questione se l’attività in concreto svolta da TCVVV S.p.a. sia da ricondurre nell’alveo del servizio pubblico locale e, quindi, se la sua cognizione debba essere riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo come affermato dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato.
Il Supremo Collegio si è difatti limitato ad osservare che, quand’anche tale attività non fosse qualificabile come servizio pubblico per mancanza del requisito della formale imputabilità dello stesso agli enti pubblici locali, il controllo di legittimità sul modo con il quale il potere discrezionale riservato dalla convenzione alla Conferenza dei Sindaci nella determinazione delle tariffe è stato in concreto esercitato rientra nella competenza giurisdizionale di legittimità del Giudice Amministrativo.
 
2 - Sul fronte delle tariffe, la qualificazione del teleriscaldamento come servizio pubblico comporta esclusivamente che il procedimento di determinazione delle stesse e degli aumenti deve essere condotto – così come hanno già affermato i Giudici Amministrativi – nel rispetto dei criteri declinati dall’art. 117 del D.Lgs. 267/2000, e cioè tenendo in considerazione la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la copertura integrale dei costi, la remunerazione del capitale investito e, conseguentemente, l’equilibrio economico finanziario della gestione.
Il T.A.R. e il Consiglio di Stato non hanno difatti mai affermato che alla società non spetti un aumento tariffario riferito alla annualità 2008/2009, essendosi per vero limitati a ritenere non conforme al dettato dell’art. 117 la metodologia di verifica utilizzata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Tirano e di Sondalo ed a considerare quindi il provvedimento di approvazione dell’aumento tariffario immotivato e viziato per carenza di istruttoria.
 
3 - In attesa della decisione della Cassazione e in ottemperanza a quanto statuito dai Giudici Amministrativi, la Società, avvalendosi di esperti in materia, ha effettuato nuovamente i conteggi della tariffa riferiti alla annualità 2008/2009 con i criteri dettati dall’art. 117 per i servizi pubblici ed ha provveduto a trasmetterli da tempo ai Comuni per le doverose approvazioni.
Il risultato di tali nuovi conteggi conferma  che l’aumento a suo tempo praticato è addirittura notevolmente inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto, con la conseguenza che TCVVV S.p.a.  avrebbe eventualmente titolo per richiedere un conguaglio a tutti gli utenti.
 
4 - Per ciò che riguarda gli scenari futuri, la Società attende di conoscere cosa intendano fare i Comuni cui è demandato il compito di determinarsi sulla spinosa questione, ma è dell’opinione che, a fronte di una convenzione di durata trentacinquennale, la indizione di una procedura di gara e la interruzione consequenziale del rapporto con TCVVV S.p.a. potrebbero rivelarsi contrarie ai principi comunitari e, quindi, illegittime.
TCVVV S.p.a

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