4 dicembre 2012 - Con l’entrata in vigore dell’articolo 62
sono previsti contratti scritti obbligatori e pagamenti a 30 o a 60
giorni per quanto riguarda la cessione di prodotti agricoli e
alimentari.
Con la definitiva entrata in vigore dell’articolo 62, è
iniziata una nuova era per le relazioni commerciali nelle cessioni di
prodotti agricoli e alimentari: lo ha spiegato un esperto del settore,
Matteo Milanesi, rappresentante del dipartimento economico-normativo di
Fedagri Confcooperative, la maggiore organizzazione della cooperazione
agricola e agroalimentare italiana per soci e fatturato, nell’incontro
organizzato dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina.La nuova normativa è nell’ottica della trasparenza e impone comportamenti di chiarezza e di virtuosità, nei contratti, diventano obbligatori quelli scritti, e nei pagamenti, che dovranno essere a 30 e a 60 giorni, ma pone una serie di problemi in ordine alla sua applicazione pratica che Milanesi ha ampiamente illustrato. Molto nutrita la partecipazione, una cinquantina i presenti in rappresentanza di oltre trenta aziende agroalimentari, a conferma dell’importanza che riveste per il settore la nuova normativa.
Innanzitutto l’articolo 62 si applica ai prodotti agricoli e alimentari, secondo l’elenco definito dall’Unione europea, compresi i mangimi, gli animali, le sementi, le piante e i fiori, e al rispetto della normativa sono tenuti sia gli agricoltori e i produttori che le industrie di trasformazione, le centrali d’acquisto, la grande distribuzione organizzata, e anche i grossisti, i dettaglianti, gli ambulanti e i distributori automatici. Rimangono esclusi da questa disciplina i soli contratti conclusi con il consumatore finale, le cessioni di prodotti istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, e i conferimenti effettuati dai soci alle cooperative agricole.
Milanesi si è soffermato in particolare sugli effetti della nuova normativa, in vigore dallo scorso ottobre: non ci saranno più pagamenti a fine campagna, i tempi saranno più brevi, e ne deriverà una maggiore trasparenza negli scambi, poiché il contratto scritto recepirà le regole sulle transazioni che, dunque, non potranno cambiare successivamente alla consegna dei prodotti. Per gli esperti la conclusione è che non ci saranno vantaggi contrattuali per gli agricoltori, poiché lo scopo dell’articolo 62 è quello di avere una maggiore trasparenza.
Nessun commento:
Posta un commento