27 gennaio 2013 - «La normativa vigente non tutela la salute
pubblica». Il tribunale amministrativo del Piemonte rinvia alla
Consulta il ricorso di tre titolari di esercizi commerciali contro una
decisione del primo cittadino di Rivoli che imponeva regole più
restrittive sui giochi.
Sono incostituzionali le leggi che «escludono la
competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimenti volti a
limitare l’uso degli apparecchi da gioco ». Leggi che, oltretutto,
«determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto
della patologia riconosciuta della ludopatia».Tutto nasce dal ricorso presentato da tre titolari di esercizi commerciali contro un’ordinanza del 2012 e il regolamento del 2011 del comune di Rivoli ( Torino) che volevano porre delle restrittive regole al gioco d’azzardo. In particolare sull’orario di apertura delle sale da gioco e, per quanto riguarda gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, circoli privati, tabaccai, ecc.) che detengono giochi, sull’orario di attivazione di queste apparecchiature.
Il Tar, in un
primo tempo, non sospende la validità dell’ordinanza come richiesto
dagli esercenti, in quanto le norme che la dovrebbero annullare sono in
contrasto con le norme costituzionali in materia di autonomia degli enti
locali e della salute delle classi più deboli della cittadinanza..
Anche perché non appare sufficiente , rimarca il Tar, quanto previsto
dalla legge di stabilità 2011 che delega non ai Comuni ma ai Monopoli di
Stato, di concerto col ministero della Salute, la predisposizione di
linee d’azione per contrastare la ludopatia. Oltretutto, accusa il
Tribunale, si «mira a salvaguardare esclusivamente la stabilità del
gettito tributaria a sacrificio di interessi di rango superiore».
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