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lunedì 28 gennaio 2013

SU SLOT MACHINE E SALE DA GIOCO DECIDONO I SINDACI

27 gennaio 2013 - «La normativa vigente non tutela la salute pubblica». Il tribunale amministrativo del Piemonte rinvia alla Consulta il ricorso di tre titolari di esercizi commerciali contro una decisione del primo cittadino di Rivoli che imponeva regole più restrittive sui giochi.
Sono incostituzionali le leggi che «escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimenti volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco ». Leggi che, oltretutto, «determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia riconosciuta della ludopatia».
Tutto nasce dal ricorso presentato da tre titolari di esercizi commerciali contro un’ordinanza del 2012 e il regolamento del 2011 del comune di Rivoli ( Torino) che volevano porre delle restrittive regole al gioco d’azzardo. In particolare sull’orario di apertura delle sale da gioco e, per quanto riguarda gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, circoli privati, tabaccai, ecc.) che detengono giochi, sull’orario di attivazione di queste apparecchiature.
Il Tar, in un primo tempo, non sospende la validità dell’ordinanza come richiesto dagli esercenti, in quanto le norme che la dovrebbero annullare sono in contrasto con le norme costituzionali in materia di autonomia degli enti locali e della salute delle classi più deboli della cittadinanza.. Anche perché non appare sufficiente , rimarca il Tar, quanto previsto dalla legge di stabilità 2011 che delega non ai Comuni ma ai Monopoli di Stato, di concerto col ministero della Salute, la predisposizione di linee d’azione per contrastare la ludopatia. Oltretutto, accusa il Tribunale, si «mira a salvaguardare esclusivamente la stabilità del gettito tributaria a sacrificio di interessi di rango superiore».
Leggi tutto l'articolo su www.aiart.org.

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