Con amarezza, in commissione Istituzionale sono state approvate le modifiche all'articolo 58, comma 2 e 5 ( comportamento del pubblico) del nuovo regolamento del consiglio comunale che vieta le libere riprese video del Consiglio Comunale ai liberi cittadini e una multa da 50 a 500 euro. Ci si nasconde dietro la privacy, che per personaggi e funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni non esiste. Infatti la legge 15/2009, all’articolo 4 comma 9, dice che ’Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale’. Io aggiungerei anche: come logico che sia!.
Ci si nasconde dietro il fatto che quelle immagini sarebbero potute essere manomesse e quindi avrebbero potuto ledere, offendere, calunniare eventualmente gli amministratori. “Avrebbero” però è un verbo coniugato al condizionale. In pratica vietavano ex ante, cioè preventivamente, ogni possibilità di esercitare la libertà d’espressione garantita dal art 21 della Costituzione italiana che ne tutela l’esercizio in ogni forma e mezzo di diffusione, in questo caso attraverso “il mezzo” telecamera e questo perché qualcuno avrebbe potuto eventualmente commettere reati lesivi dell’immagini e della reputazione.
La libertà d’espressione include anche il diritto di cronaca, che non è prerogativa solamente dei giornalisti, ogni cittadino infatti può, se vuole, divulgare informazioni appellandosi a questo diritto a patto però che rispetti 3 regole:
- il fatto deve essere di interesse pubblico, quindi non è una notizia cosa ha mangiato questa mattina il signor Rossi,
- che la notizia sia vera e
- che venga raccontata rispettando la continenza formale, cioè attraverso un esposizione chiara dei fatti senza esprimere opinioni o considerazioni personali che invece si possono comunque ed eventualmente esprimere se si decide di esercitare un altro diritto quello cioè di critica.
Riguardo poi alla possibile manipolazione delle immagini è altrettanto importante ricordare che sono già presenti nell’ordinamento giuridico leggi che sanzionano un eventuale comportamento diffamatorio nei confronti di chicchessia ma solo dopo averlo commesso, ovvio no? Che facciamo allora, si sarebbero chiesti i padri costituenti, togliamo i coltelli dalla circolazione perché qualcuno potrebbe commettere un omicidio? Il reato di diffamazione è regolamentato dal codice penale con severe sanzioni pertanto non sussiste nessuna problema di manipolazione delle immagini .
La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone,offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032... Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Premesso che non sussistono vincoli normativi è stato proposto dal sottoscritto , una proposta di regolamentazione, ma che non è stata presa in considerazione. Auspicando che il Comune possa rivalutare tale posizione, saluto cordialmente.
Matteo Barberi
Cons. Comunale Sondrio
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